Speciale


Stampa

Diritto di visita ai figli, non sempre eluderlo è reato

Una sentenza della Cassazione dà ragione a una madre siciliana che si è rifiutata di far vedere la figlia all'ex marito y

Non sempre è reato disattendere i provvedimenti stabiliti dal giudice della separazione in relazione al diritto di visita del genitore non affidatario dei figli minori. Lo sottolinea la Cassazione osservando che meritano la sanzione penale solo quei comportamenti, del genitore affidatario della prole, che mirano a "vanificare il diritto di visita alterando completamente l'equilibrio che è stato individuato nel provvedimento del giudice frustrando le legittime pretese del genitore che non vive con i figli".

Così la Suprema Corte - con la sentenza 10701 - ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" una mamma siciliana che, un solo giorno, si era rifiutata di far vedere la bimba piccola, di nemmeno un anno, all'ex marito nel giorno stabilito per il diritto di visita sostenendo che la piccola stava poco bene per un mal di denti. In primo grado, per questo episodio, la mamma era stata assolta, ma in appello fu condannata (l'entità della pena non è riportata). I giudici di merito avevano ritenuto che la madre si fosse comportata così solo per ripicca.

Ma la Cassazione non è stata d'accordo e ha spiegato che "il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro, qualora venga a trovarsi in una concreta situazione difficile determinata dalla resistenza o da un bisogno psicofisico del minore, essendo egli tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del figlio ha, in ogni momento, il diritto-dovere di assicurare la massima tutela all'interesse preminente del minore". Pertanto la signora è stata del tutto scagionata.