Più poteri ai presidi, torna la sospensione cautelare

Il ministero dell'Istruzione pubblica la circolare con le nuove sanzioni disciplinari per docenti e personale Ata b

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato la circolare che contiene le nuove sanzioni disciplinari per i docenti e il personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo). Le nuove disposizioni, dunque, diventano ufficialmente attive. D'ora in poi i presidi avranno piu' poteri: spariscono gli organi collegiali preposti a livello nazionale e provinciale e la palla passa ai capi di istituto per le sospensioni fino a dieci giorni. Se il caso e' piu' grave, invece, decide l'ufficio scolastico regionale. Ma resta ferma la possibilita' per i dirigenti scolastici di decidere, anche se solo in forma provvisoria, la sospensione cautelare dal lavoro dell'insegnante qualora ci siano casi di "particolare gravita'".

Il testo diramato dal ministero scaturisce dal decreto Brunetta (il 150 del 2009) in materia di ottimizzazione della produttivita' del pubblico impiego che, all'articolo 69, riscrive le disposizioni relative al procedimento disciplinare. Spariscono, dunque, i consigli di disciplina, sia quello nazionale sia quelli provinciali.

Il dirigente "senza indugio", si legge nella circolare, non appena ha avuto notizia dell'illecito e, comunque, entro venti giorni deve richiamare il docente che puo' difendersi. A quel punto si decide per l'archiviazione o per la sanzione. Per le sospensioni maggiori a dieci giorni e la destituzione la decisione finale spetta agli uffici scolastici. È previsto il licenziamento disciplinare per la falsa attestazione della presenza in servizio, la presentazione di documenti falsi per le progressioni di carriera, la reiterazione di condotte aggressive o moleste, l'ingiustificato rifiuto del trasferimento. E, nonostante il codice Brunetta non la preveda, il ministero, nella circolare, parla anche di sospensione cautelare necessaria come "espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro". È possibile procedere alla sospensione, comunque, solo se preceduta dall'attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente. La durata e' commisurata alla causa scatenante. A decidere e' il direttore dell'ufficio scolastico regionale, solo nei casi di urgenza il preside interviene con una sospensione provvisoria.