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La legge sull'etichetta d'origine degli alimenti

Iter e contenuti

L'attesa norma sull'obbligo di indicare la provenienza degli alimenti in etichetta, oggi licenziata in sede legislativa dalla commissione Agricoltura della Camera, ha avuto una decisiva accelerazione, nel suo iter parlamentare, da quando il Ddl 2260- bis- B e' stato stralciato il 6 ottobre 2010, da un complesso di norme che ne appesantivano l'iter (interventi sulla competitivita' e sugli aiuti per le aree svantaggiate) e approvato, in prima lettura, alla Camera.

Il Ddl 'Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari', di iniziativa di governo, era stato presentato dall'ex ministro delle Politiche agricole Luca Zaia di concerto con i ministri dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, dei Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto e del ministro delle Politiche europee Andrea Ronchi. Il 6 dicembre e' stato modificato dalla commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

La seconda lettura in commissione Agricoltura della camera e' iniziata il 14 dicembre , per arrivare all'approvazione definitiva di oggi. Il provvedimento, diventato legge, e' composto da soli 7 articoli, laddove l'articolo 4 rappresenta il cuore della norma sull'etichetta d'origine sia per i protti trasfromati che non, lungo tutta la filiera. Ecco di seguito una breve scheda.

Articolo 1: estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto, la cui operativita' era finora limitata alle aree sottoutilizzate.

Articolo 2: reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta. In particolare raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti Dop, Igp o riconosciuti come specialita' tradizionali garantite (Stg). E' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (Dop). L' indicazione puo' essere contenuta solo tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio Dop la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti. Con questa disciplina si intende pertanto assicurare un piu' elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare che siano indotti in errore.

Sempre nell'art.2 viene istituito un "Sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti e caratterizzato dall'utilizzo di tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princi'pi ecologici, economici e tossicologici. L'adesione al Sistema e' volontaria. Il prodotto finale dovra' seguire le regole di produzione stabilite, sara' controllato da organismi terzi accreditati e identificato con uno specifico logo. Per la concreta operativita' del sistema, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali con i quali saranno prescritti i requisiti e le norme tecniche di produzione integrata, le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito sistemi analoghi.

Articolo 3: reca disposizioni riconducibili alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualita'. In particolare - oltre a norme sul regime delle risorse destinate all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), per i compiti d'istituto - viene aggiornata e coordinata la disciplina sanzionatoria prevista da diverse normative speciali (sulla disciplina dell'attivita' sementiera, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sulla classificazione e vendita degli oli di oliva e sul divieto dell'esterificazione degli oli).

Articolo 4: detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, che ha la finalita' di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e di rafforzare le possibilita' di prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio (trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati) di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla normativa gia' vigente.

E' inoltre previsto, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sara' anche obbligatorio, nei casi in cui e' prevista l'indicazione obbligatoria, indicare l'origine del cosiddetto "ingrediente caratterizzante evidenziato".

Con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, saranno definiti: i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalita' dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

I decreti ministeriali dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e previo espletamento delle procedure di notifica all'Unione europea. Tale procedura dovra' essere attivata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Alle regioni sono demandati i controlli, estesi a tutte le filiere interessate e salve le competenze ministeriali. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.

La decorrenza dell'intera disciplina sull'obbligo di etichettatura opera novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti ministeriali sopra indicati. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti ancora entro i successivi centottanta giorni. Altre norme dell'articolo 4 riguardano poi la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, che sara' integrata anche con personale del Corpo forestale dello Stato o dei corrispondenti corpi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale e di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari; la possibilita' che i servizi di protezione e di vigilanza del Ministero agricolo siano eseguiti dal Corpo forestale dello Stato.

Articolo 5: prescrive che per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio, come previsto dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). L'omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del medesimo codice.

Articolo 6: riformula le sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi.

Articolo 7: introduce l'obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, per assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato. L'individuazione delle modalita' attuative e' demandata a un decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.